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Conferma dell'iscrizione alle classi prime per l'anno scolastico 2025/2026

Tutti i Campi sono Obbligatori

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Il/La Sottoscritto/a
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ATTENZIONE: Copia della sentenza deve essere depositata presso la segreteria della scuola
DATI DELL'ALTRO GENITORE
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La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre
2011, n.183.

Il modulo on line recepisce le disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione.
Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.
Art. 316 co. 1
Responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni
del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337- ter co. 3
Provvedimenti riguardo ai figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla
scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso
di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la
responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della
modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337-quater co. 3
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve
attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i
genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano
state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.

La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre
2011, n.183.

Il modulo on line recepisce le disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione.
Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.
Art. 316 co. 1
Responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni
del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337- ter co. 3
Provvedimenti riguardo ai figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla
scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso
di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la
responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della
modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337-quater co. 3
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve
attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i
genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano
state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.

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ATTENZIONE: Copia della sentenza attestante il ruolo di tutore/curatore deve essere depositata presso la segreteria della scuola
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DATI DELL'ALUNNO/A
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INDIRIZZO DI STUDI
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In caso di risposta affermativa, all'atto della consegna della domanda di conferma iscrizione verrà avviata la procedura di attivazione del protocollo farmaci.

RELATIVAMENTE ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Premesso che:
la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
La modifica alla scelta effettuata potrà essere presentata alla Segreteria dell’Istituto entro il termine fissato per le iscrizioni ed avrà validità dall’anno scolastico successivo.


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Pertanto si richiede la partecipazione ad:
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SOLO nel caso di collocazione oraria dell'IRC alla prima o ultima ora di lezione del mattino o del pomeriggio – Orario Provvisorio e Orario Definitivo delle lezioni
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AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE, ENTRO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA, PREVISTE DAL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA
Preso atto che nel corso dell'attività didattica si svolgeranno uscite nel territorio del Comune di Savona, della durata di alcune ore o di tutta la giornata.
Preso atto che le uscite di cui sopra saranno comunicate preventivamente alla famiglia tramite registro elettronico.

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RICHIESTA DI USCITA AUTONOMA PER IL MINORE

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INFORMATIVA E CONSENSI PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITA' FACOLTATIVE SOTTO RIPORTATE
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EVENTUALE DELEGHE ALLA GESTIONE ORDINARIA DELLO STUDENTE
Persone autorizzate a prelevare lo studente durante l'orario di lezione
Delle persone delegate dovranno essere consegnate, in allegato alla presente domanda, copie dei documenti d'identità
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FINE DELLA PROCEDURA ONLINE E CONFERMA DEI DATI

Accertarsi della correttezza dei dati inseriti prima della conferma.

NEL CASO SIA GIA' STATA INVIATA IN PRECEDENZA UNA ANALOGA DOMANDA PER LO STESSO STUDENTE, LA PRESENTE ANNULLERA' E SOSTITUIRA' LA PRECEDENTE.

Pertanto, successivamente all'invio della domanda:


1) riceverete una mail all'indirizzo inserito

2) dovrete stampare la mail

3) firmare in ogni spazio previsto

4) consegnare presso la segreteria della scuola:

    a) il modulo stampato e firmato in ogni sua parte

    b) la ricevuta di versamento del contributo liberale o della quota assicurativa

    c) il certificato delle competenze rilasciato dalla scuola di provenienza

    d) copia dei documenti di identità e codice fiscale del genitore e dell'alunno

LA CONSEGNA DOVRA' ESSERE FATTA DAL FIRMATARIO DELLA DOMANDA

IL DIPLOMA DI LICENZA MEDIA INFERIORE DOVRA' ESSERE CONSEGNATO IN SEGRETERIA NON APPENA LA SCUOLA DI PROVENIENZA LO RENDERA' DISPONIBILE.

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